CCI - Controllore Centrale d'Impianto
Adegua il tuo impianto alla normativa CEI 0-16 V1 e V2 grazie al nostro CCI
Le linee guida europee del sistema di trasmissione di energia elettrica (SOGL) sanciscono l’importanza del monitoraggio e del controllo della generazione distribuita (DER), in particolare da fonte rinnovabile (RES).
ARERA, recependone le indicazioni, affida ai DSO il compito di acquisire, ed inviare ai TSO, i dati degli impianti di produzione.
Il CEI, con le varianti V1 e V2 della norma 0-16, introduce il Controllore Centrale di Impianto (CCI).
Un sistema che, installato al Punto Di Consegna, permette ai DSO di monitorare e regolare l’impianto di produzione, rendendolo partecipe al bilanciamento della rete.
Quali sono gli impianti che sono soggetti al CCI
Tutti gli impianti di produzione aventi Pn > = 1 MWac e connessi in Media Tensione
-
Gli impianti entrati in esercizio dal 01/04/2023
-
Gli impianti entrati in esercizio fino al 31/03/2023 da adeguare entro 31/05/2024
-
Gli impianti connessi in Media tensione che partecipano ai Mercati di Dispacciamento di qualunque Pn
CONTRIBUTI ECONOMICI
Contributi forfettari per l'adeguamento
Per gli impianti esistenti l’Autorità ha previsto l’erogazione di un contributo forfettario al fine di favorire l’adeguamento alla normativa. L’importo di tale contributo dipende dalla data di invio della Comunicazione di Avvenuto Adeguamento le cui verifiche hanno avuto esito positivo.
Ricordiamo che l’iter prevede:
- Al termine dei lavori il Produttore invia al Distributore la Comunicazione di Avvenuto Adeguamento;
- Il Distributore, entro due mesi, effettua verifiche da remoto o sopralluoghi a campione;
- In caso di esito negativo il Produttore ha 2 mesi di tempo per eseguire gli interventi correttivi e comunicarlo al Distributore, che organizza nuove verifiche entro 1 mese;
- In caso di esito positivo il Distributore eroga il bonus entro 3 mesi dalla Comunicazione di Avvenuto Adeguamento.
Qui trovate un approfondimento sui passi da seguire per adeguare il proprio impianto: Norma CEI 0-16: accedere agli incentivi per il Controllore Centrale di Impianto in 8 passi.
Higeco More risponde alle domande più comuni sul CCI
FAQ sul Controllore Centrale di Impianto (CCI)
Per quali impianti è obbligatorio il CCI?
La delibera 540/21/R/el definisce il campo di applicazione del CCI, indicando l’obbligo di installazione per gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore, o uguale, ad 1 MW e connessi in MT, che entreranno in esercizio dal 1° dicembre 2022. Per gli impianti, sempre di potenza nominale maggiore, o uguale, ad 1 MW e connessi in MT, ma entrati in esercizio prima del 30 novembre 2022, stabilisce l’obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2024.
Sono per ora esclusi gli impianti afferenti al perimetro esteso, ossia di potenza nominale inferiori ad 1 MW e/o connessi in BT.
Sono esclusi gli impianti connessi in AT, per i quali bisogna fare riferimento ai requisiti indicati nell’Allegato A68 del Codice di Rete.
Per quali tecnologie di impianti è obbligatorio i CCI?
Non ci sono distinzioni di tecnologia (technology neutrality). Il CCI è obbligatorio per qualunque impianto di produzione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 1MW e connesso in MT.
Ho ricevuto la comunicazione di adeguamento del CCI dal DSO anche per impianti fotovoltaici con potenza nominale minore di 1MW, perché?
Le lettere spedite dai DSO a fine Maggio 2022 sono state spedite anche a impianti fotovoltaici con potenza nominale (DC) inferiore ad 1 MW, ma potenza AC, calcolata come somma della potenza di targa degli inverter, superiore ad 1 MW. Questo pare essere dovuto ad una diversa interpretazione della definizione di potenza nominale: sulla CEI 0-16, nella sezione 3.72, viene specificato che “nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV”, ma non viceversa. Al contrario nella IEC 61724-1(2021-07) è indicato che la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la minore tra AC e DC, come comunemente viene considerato.
Sono in corso approfondimenti e verifiche sul tema, e ci si aspetta un chiarimento da CEI e Arera.
Per quali impianti è previsto il bonus?
La delibera 540/21/R/el stabilisce l’erogazione di un bonus, da parte del DSO, per i soli impianti per cui vige l’obbligo di adeguamento, ossia quelli che sono entrati in esercizio prima del 1 aprile 2023. L’importo del bonus è pari a:
- 10’000€ per gli impianti che completano la procedura entro il 31 luglio 2023
- 7’500€ per gli impianti che completano la procedura entro il 31 ottobre 2023
- 5’000€ per gli impianti che completano la procedura entro il 31 gennaio 2024
- 2’500€ per gli impianti che completano la procedura entro l’ultima data utile, ossia il 31 maggio 2024
Per impianti tra i 6 MW e i 10 MW esistono delle misure specifiche?
Per impianti di potenza nominale superiore a 6 MW, e connessi in MT, sono previsti requisiti di monitoraggio e controllo ulteriori, specificati negli Allegati K e X della CEI 0-16 2022-03.
Per gli impianti connessi in AT bisogna fare riferimento ai requisiti indicati nell’Allegato A68 del Codice di Rete.
Gli impianti in autoconsumo senza immissione di energia alla rete elettrica sono inclusi?
La delibera 540/21/R/el stabilisce, a pagina 14, che il CCI è obbligatorio anche per impianti connessi in MT a SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi), di potenza nominale maggiore o uguale di 1MW. “In quanto anche tali sistemi sono a tutti gli effetti sistemi di distribuzione per i quali trovano applicazione le condizioni tecniche per la connessione vigenti per le reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.”
Come considero, ai fini dell'applicazione del CCI, un impianto esistente che viene potenziato dopo il 31/03/2023?
Nel caso di un impianto di produzione esistente con potenza minore di 1 MW che è stato oggetto di revamping successivo al 31 marzo 2023 che ha portato la potenza dell’impianto oltre il MW, l’impianto si considera NUOVO, con quello che ne consegue
Il produttore è, quindi, tenuto ad installare il CCI entro la data di entrata in esercizio della nuova sezione, senza contributo economico
Una sezione entrata in esercizio dopo il 31 marzo 2023 è condizione sufficiente per considerare l’intero impianto “nuovo”.
Che funzionalità deve avere il CCI? Sono tutte obbligatorie?
La CEI 0-16 2022-03 suddivide le funzionalità del CCI in 3 gruppi:
- PF1: funzionalità obbligatorie – Monitoraggio
- PF2: funzionalità opzionali (dal punto di vista del DSO) – Regolazione e Controllo
- PF3: funzionalità facoltative (dal punto di vista del produttore) – Partecipazione Mercati di Flessibilità ed Ottimizzazione di impianto
Le funzioni opzionali possono essere richieste a discrezione del DSO. Le tempistiche secondo cui anche le funzioni attualmente opzionali e/o facoltative diventeranno obbligatorie saranno stabilite successivamente da ARERA con appropriate delibere.
Sarà il distributore ad indicare quali impianti nuovi dovranno avere anche i controlli di P e Q, magari in sede di preventivo di connessione?
La regolazione di P e Q rientra tra le funzionalità opzionali PF2, e sarà il distributore a richiederla, se lo riterrà opportuno. Ci aspettiamo che questa funzionalità venga richiesta in sede di preventivo di connessione o nel Regolamento di Esercizio, per gli impianti nuovi. Mentre, per gli impianti esistenti sará richiesta nel RdE che il Distributore dovrà inviare aggiornato, entro il 30 settembre 2022, ai produttori soggetti all’adeguamento.
La sincronizzazione oraria tramite NTP è compatibile con Allegato O?
L’allegato T della CEI 0-16 2022-03, paragrafo T.3.3.4.5, chiarisce che l’Allegato O, nella sezione O.13.1.5, indica che la funzione di sincronizzazione temporale può essere svolta da un ricevitore GPS integrato nel CCI, oppure può essere fornita tramite un servizio di rete di comunicazione. Successivamente, lo stesso paragrafo, indica la versione sicura NTS dell’NTP come protocollo da utilizzare.
Chi fornisce la connettività e gli apparati per il CCI? Il DSO o il produttore?
La delibera 540/21/R/el assegna ai distributori (DSO) la responsabilità di realizzare e manutenere l’infrastruttura di comunicazione, compresa la gestione delle chiavi di criptazione, necessaria a collegare i CCI con i loro sistemi di monitoraggio e controllo.
Dall’altro lato assegna ai produttori la responsabilità di installare e manutenere il CCI in impianto.
Il CCI deve essere connesso a internet?
È meglio che lo sia. Infatti, il CCI deve utilizzare una PKI (Public Key Infrastructure) per la gestione dei certificati di sicurezza (Vedi CEI 0-16 T.3.3.4.9).
In base all’Allegato T ci sono 3 modi per farlo:
1 – Gestione Manuale (soluzione solo transitoria): Installazioni, aggiornamenti, revoche, sostituzioni, dei certificati del DSO e degli eventuali BSP vanno fatti a mano su ogni impianto. Impegnativo e soggetto ad errori se i CCI da gestire sono molti.
2 – PKI locale in impianto e protocollo OCSP: Installare e gestire una PKI locale è molto costoso e difficile. Non è né conveniente né sicuro.
3 – PKI esterna in CLOUD: Il CCI utilizza una PKI esterna in #cloud, attraverso la connessione internet. Gestione del ciclo vita dei certificati sicura, centralizzata ed automatica.
Inoltre, un CCI connesso a internet è più facile da aggiornare – sono già previsti aggiornamenti obbligatori nei prossimi anni – da raggiungere e consultare – attraverso il nostro portale – da sostituire in caso di guasto – backup automatico di configurazioni e dati.
Che dati devono essere raccolti dal CCI?
La norma CEI 0-16 2022-03 richiede che vengano raccolti i seguenti dati:
- Punto di Consegna: misura di P, Q, V ed opzionalmente I. Stato DG e DI
- Singoli Generatori: P e stato DDG
La norma CEI richiede le misure dei singoli generatori solo se questi hanno una potenza nominale superiore a:
- 170kW per convertitori statici (Es. inverter fotovoltaici)
- 250kW per generatori tradizionali
- 50kW per storage
Inoltre la Delibera Arera 540/21 nell’Articolo 2 indica che le misure dei singoli generatori sono richieste solo per impianti nuovi. Per le misure la precisione richiesta è quella indicata dalle tabelle 5 e 6 dell’Allegato A.6 Terna: errore massimo delle misure minore o uguale al 2.2%. Per i soli singoli generatori esistenti, l’errore massimo sale al 10%.
Come devono essere realizzate le misure di P, Q e V al punto di consegna?
La norma CEI 0-16 2022-03 richiede che le misure vengano prese al punto di consegna, in MT, tramite un convertitore di misura (Power Analyzer) di classe 0.2, o migliore, e TA e TV di misura di classe 0.5, o migliore, con prestazione 5 VA o 10 VA. I TA e TV possono essere usati in condivisione con altri sistemi, ad esclusione del gruppo di misura fiscale, e senza creare interferenze.
Sono accettabili anche sistemi di misura con diverse caratteristiche, purché rispettino l’accuratezza richiesta dall’Allegato A.6 del Codice di Rete di Terna tabella 5: errore massimo sulla misura di P, Q e V inferiore a 2.2%.
Le misure e gli stati devono essere acquisiti direttamente dal CCI?
La norma CEI 0-16 2022-03 specifica che le misure e gli stati possono essere acquisiti dal CCI anche tramite la comunicazione con altri elementi di impianti, tramite protocolli di comunicazione standard, purchè venga garantita l’accuratezza richiesta.
Posso leggere le misure di tensione dalla PI e di corrente dalla PG?
No se le protezioni usano TA e TV di protezione, che non hanno la precisione richiesta dalla norma.
Nel mio impianto tramite un anello in fibra ottica sono collegate 6 protezioni di interfaccia (una per cabina di produzione). Devo controllare singolarmente tutte le SPI o è sufficiente monitorare lo stato del solo dispositivo di interfaccia generale?
Come indicato nel paragrafo O.14 e nelle figure O.1 e O.7 della CEI-016 2022-03, è richiesto il monitoraggio dello stato del DG e di tutti i DI, tramite acquisizione diretta (contatto pulito) o comunicando con altri elementi di impianto (es. SPI).
Nell’Allegato O della CEI 0-16 sono richiesti, ove possibile, TA e TV con prestazioni da 5 o 10 VA. Considerato che certi impianti da adeguare con il CCI sono disponibili TA e TV con prestazioni di 15 VA, possono andare bene ugualmente?
Prestazioni superiori a 10VA sono migliorative rispetto a quelle richieste dalla CEI 0-16 2022-03 quindi, secondo la nostra opinione, sono ammesse. In generale sono accettabili sistemi di misura con diverse caratteristiche, purché rispettino l’accuratezza richiesta dall’Allegato A.6 del Codice di Rete di Terna, tabelle 5 e 6: errore massimo inferiore a 2.2% per le misure al PdC e dei singoli generatori nuovi, inferiore al 10% per generatori esistenti.
In caso di rinuncia del DSO a chi mando i dati e come ?
La delibera 540/21/R/el stabilisce che i DSO che non intendono svolgere l’attività di rilevazione dati e regolazione possono avvalersi di un distributore terzo, “quali, ad esempio, le imprese distributrici di riferimento oppure, nel caso di SDC, le imprese distributrici concessionarie nel territorio in cui operano“. In alternativa il DSO poteva presentare comunicazione di motivata rinuncia a Terna entro il 31 Gennaio 2022, la quale valuta soluzioni alternative. In ultima istanza sarà direttamente Terna, tramite il protocollo IEC 60870-104, a realizzare la raccolta dati.
Posso installare sonde Rogowski al posto dei TA di misura, indicati dalla CEI 0-16, per il mio CCI?
Sì, i TA non sono l’unico sistema di misura disponibile.
Puoi usare anche le sonde Rogowski, ma stai attento che non sono precise come i TA, e la norma CEI 0-16 impone di garantire un errore totale di misura su P e Q inferiore al 2.2%!
Se scegli i TA i misura in classe 0,5, come indicato nella CEI 0-16, potrai evitare prove aggiuntive e problemi di conformità.
Come fa il CCI a controllare l'impianto? Ci sono dei requisiti?
Le funzioni di controllo del CCI sono basate su dei regolatori ad anello chiuso, che leggono le misure al punto di consegna, le confrontano con i set point, ricevuti (modalità asservita) o calcolati (modalità autonoma), calcolano i set point da inviare ai generatori/convertitori e li inviano. Di conseguenza il CCI deve poter comunicare in modo affidabile e veloce con i generatori/convertitori, che devono implementare un’interfaccia ed un protocollo di comunicazione standard che preveda la possibilità di ricevere comandi in P e Q (o equivalenti, per esempio PF o PHI). Se la comunicazione è basata su protocolli seriali, come RS485 o CANBUS, e non Ethernet, è più difficile rispettare i tempi di risposta prescritti, ed è necessario valutare caso per caso la fattibilità.
Su impianti fotovoltaici esistenti, se gli inverter sono molto vecchi, e/o di aziende fallite, come si può regolare il sistema?
Molti inverter fotovoltaici, anche molto vecchi, erano già predisposti per essere regolati da un sistema di controllo centralizzato, ossia offrono un protocollo di comunicazione standard con registri che possono essere usati per inviare comandi in P e Q (o equivalenti). Per verificare la compatibilità si può controllare sul manuale del prodotto o sul documento che descrive il suo protocollo di comunicazione. Ci occupiamo di controllo di impianti fotovoltaici da quasi 10 anni, e fin’ora abbiamo incontrato una sola marca di inverter che era totalmente non regolabile.
Come si può regolare un impianto formato da generatori tradizionali?
Tipicamente i generatori tradizionali sono dotati di un sistema di controllo a bordo, o di un PLC esterno, che ne regolano il funziomento. Come per gli inverter fotovoltaici il requisito è che il controllore offra un protocollo di comunicazione standard con registri che possono essere usati per inviare comandi in P e Q (o equivalenti). E che ci sia una rete di comunicazione affidabile e veloce tra CCI e controllore del generatore.
La certificazione del CCI da chi deve essere eseguita? Deve essere fatta da un soggetto terzo?
I costruttori di CCI, una volta svolte tutte le prove, ed ottenute le certificazioni, descritte nel capitolo O.15 della CEI 0-16 2022-03, potranno emettere un’autodichiarazione di conformità alla norma, Allegati O e T. Il fascicolo tecnico, così ottenuto, dovrà essere conservato almeno 10 anni a partire dall’ultima data di fabbricazione del prodotto e deve essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo. Un ente terzo, accreditato per questi allegati della norma, può certificare la conformità del prodotto, come rafforzativo rispetto all’autodichiarazione.
Quali certificazioni di cyber security sono richieste?
Il capitolo O.15 della CEI 0-16 2022-03 specifica requisiti stringenti sia per la cyber security hardware sia software. In particolare viene richiesto l’utilizzo di un componente crittografico in grado di rilevare e rispondere alla manomissioni fisiche, certificato secondo la FIPS-140-2 con il livello 3. Inoltre viene richiesta la certificazione alla IEC 62443-4-1, secondo lo schema IsaSecure Secure Development Lifecycle Assessment (SDLA), del processo produttivo del CCI, e alla IEC 62443-4-2, secondo lo schema IsaSecure Component Security Assurance (CSA), del prodotto CCI.
Le funzionalità di Cyber Security, e le relative certificazioni, devono essere integrate nel CCI o nel router di impianto?
Il capitolo O.15 della CEI 0-16 2022-03 richiede che il CCI sia certificato IEC 62443-4-2 secondo lo schema IsaSecure CSA (che comprende e supera l’EDSA citato dalla norma). Questa certificazione richiede numerose funzionalità di sicurezza informatica, che devono essere implementate, e testate, dal CCI. L’allegato O della CEI 0-16 2022-03 stabilisce che tutte le funzionalità del CCI richieste “…possono essere anche integrate in uno degli altri apparati costituenti l’impianto purché sia possibile provare le funzionalità dei suddetti dispositivi secondo le indicazioni del presente Allegato”.
In sintesi, le funzioni devono essere presenti, in forma integrata o meno, nel CCI, e queste devono essere testate e certificate.
Le prove di conformità del CCI possono essere svolte in un laboratorio qualsiasi?
No, la norma CEI 0-16 Allegato O richiede diverse prove, che non possono essere svolte in un laboratorio qualsiasi. Per essere conforme alla norma, il prodotto deve superare le prove di isolamento, EMC, di immunità ai disturbi, e climatiche in un laboratorio accreditato ISO 17025, e le prove funzionali alla presenza di un órgano ispettivo accreditato ISO 17065.
Superate tutte le prove, ottenuti i relativi rapporti di prova e ispezione, ed ottenute le certificazioni richieste, a quel punto il costruttore autodichiara che il CCI è conforme alla CEI 0-16 Allegato O e T. Il fascicolo tecnico con tutti i rapporti di prova e le certificazioni, dev’essere conservato e tenuto a disposizione per 10 anni.